Santena, notifiche Ici, i cittadini si rivolgono al Garante per il contribuente e al difensore civico

SANTENA – 16 marzo 2009 – Sull’Ici il gruppo consiliare Unione centrosinistra non demorde e continua la sua battaglia contro l’amministrazione guidata dal sindaco Benny Nicotra per quella che ritiene una mancanza di trasparenza nelle comunicazioni relative all’Imposta comunale sugli immobili. Questa settimana alcuni cittadini compileranno le istanze indivisuali da presentare al Garante per il contribuente della Regione Piemonte e al Difensore Civico della Provincia di Torino.

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Per venerdì sera, 20 marzo, presso la sede del Pd, Bruno Ferragatta, capogruppo dell’Unione centrosinistra, ha convocato i cittadini che hanno avuto problemi con le comunicazioni Ici. Dopo alcune riunioni alla presenza di esperti e avvocati, con alcuni cittadini si è deciso di procedere con le istanze individuali da presentare al Garante per il contribuente della Regione Piemonte e al Difensore civico della Provincia di Torino.

Di seguito il testo dell’istanza.

Santena, li ……..

Raccomandata a.r. a:
-Garante per il contribuente della Regione Piemonte
Via Sidoli 35
100135 Torino

-Difensore civico della Provincia di Torino
Via Maria Vittoria, 10
10100 Torino

Istanza ex art.13 legge 27 luglio 2000,n.212

Io sottoscritto  ………………………………………………..
nato  a……………………………….. il………………………..
residente in Santena,………………………………………..
c.f…………………………………………………………………..

Premesso che:

-in data …………. ho ricevuto la notifica di avviso di accertamento Ici con contestuale irrogazione della sanzione per ……………euro,  di cui si allega copia (all.1);
– Il D.Lgs del 18/12/1997 n. 472 art. 16 c. 3 recita “Nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, il trasgressore e gli obbligati ai sensi dell’articolo 11, comma 1, possono definire la controversia con il pagamento di un quarto della sanzione indicata nell’atto di contestazione. La definizione agevolata impedisce l’irrogazione delle sanzioni accessorie”;
– inoltre il Regolamento Ici del Comune di Santena all’art. 19 commi 1,2,3   stabilisce:
“1. Per omessa o tardiva presentazione della comunicazione delle variazioni si applica la sanzione amministrativa di Lire 200.000 (euro 103,29) per unità immobiliare;
2. Se l’omissione o l’errore attengono ad elementi non incidenti sull’ammontare dell’imposta e solo dopo l’aver inviato al contribuente a fornire tutti i chiarimenti del caso, si applica la sanzione amministrativa di lire 100.000. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata  restituzione dei questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele;
3. Le sanzioni irrogate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto  se, entro il termine per ricorrere alla commissione tributaria provinciale, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.

Ciò posto si rileva che:
– comunque, indipendentemente dalla considerazione sopra riportata sull’accertamento, non è stato segnalato la possibilità, prevista dall’art.19 comma 3, del Regolamento Ici del Comune di Santena, di aderire, entro il termine per ricorrere alla commissione tributaria provinciale,  all’accertamento con riduzione delle sanzioni ad un quarto.

Tutto ciò premesso

chiedo

rispetto a quanto sopra il parere  del Garante  del contribuente  ex art.13 legge 27 luglio 2000, n. 212,  così come modificato dalla legge 289/2002 e del Difensore Civico della Provincia di Torino.

Si allega:
1) copia avviso di accertamento Comune di Santena, Prot. ………. del ……………………
2) copia documento di identità.

Con osservanza.