Santena, ordinanza del sindaco per fermare i piccioni

SANTENA – Un’ordinanza del sindaco tenta di porre un freno alla moltiplicazione del numero dei colombi in città. Di seguito il testo.

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Città di Santena

Ordinanza n° 13 del 19 marzo 2009

IL SINDACO

Preso atto che per problemi igienico sanitari sono necessari provvedimenti atti a contenere il numero dei colombi torraioli presenti sull’intero territorio comunale;

Considerato che detti volatili risultano essere presenti sul territorio in misura eccessiva;

Rilevato che le conseguenze sono preoccupanti per inconvenienti quali:
– problematiche di salute dei cittadini;
– danni a edifici pubblici e privati;
– degrado ai monumenti;
– insudiciamento di balconi, davanzali e marciapiedi.

Richiamate al riguardo le comunicazioni dell’Asl TO 5 S. C., rispettivamente:
– della sede di direzione di Carmagnola, in data 13 febbraio 2009, protocollo 8155;
– della sede di Nichelino e Moncalieri, del 20 febbraio 2009, protocollo 9424.

Tenuto conto delle sempre più numerose proteste dei cittadini che lamentano danni e gli inconvenienti sopracitati;

Visto il regolamento di Igiene urbana comunale;

Visto il decreto legislativo 267 del 2000;

ORDINA

1. Ai fini del perseguimento degli obiettivi citati, la sola somministrazione dei seguenti alimenti: miscela di granaglie (mais, frumento, avena ecc);

2. è fatto divieto assoluto di somministrazione di alimenti non compresi nell’elenco di cui al punto 1 della presente ordinanza, ad esempio: riso brillato non integrale, pane e derivati, resti di cucina;

3. i proprietari, amministratori o chiunque abbia disponibilità di uno o più edifici nell’ambito del territorio urbano, sono  tenuti a provvedere a loro cura e spese, a una conveniente pulizia dei luoghi di nidificazione dei colombi, installando dissuasori d’appoggio e chiudendo gli spazi di nidificazione;

4. sulle piazze sedi di mercato e nelle immediate vicinanze dello stesso, è fatto divieto assoluto di somministrazione di alimenti ai colombi. I titolari delle attività mercatali dovranno adottare tutte le misure atte a evitare l’afflusso dei volatili presso eventuali rifiuti da residui alimentari, raccogliendoli in sacchi o contenitori chiusi.

La presente ordinanza sarà resa nota a tutta la cittadinanza mediante:
– affissione all’albo pretorio per 30 giorni a partire dalla data del presente atto;

Copia del presente provvedimento, viene trasmessa:
– all’Asl TO 5 Servizio Igiene e sanità pubblica, sede di Carmagnola, via Avvocato Ferrero, 28;  sede di Nichelino e Moncalieri, via San Francesco d’Assisi, 35;
– al Comando della Polizia Municipale di Santena;
– al rappresentante dei titolari di attività mercatale.

La Polizia Municipale e l’Asl vigileranno, ognuno per le rispettive competenze, sull’osservanza dei provvedimenti di questa ordinanza. Le inosservanze saranno sanzionate ai sensi di legge.

Ai sensi della legge 241 1990, il responsabile del presente provvedimento amministrativo è il dirigente Servizi tecnici e del territorio ing. Nicola Falabella.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tar – Tribunale amministrativo regionale – nel termine di 60 giorni e nei modi previsti ai sensi dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n° 241 oppure, in via alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (Dpr 24 novembre 1971 n° 1199).

Il Sindaco
Benedetto Nicotra