Santena, incendio alla Pegaso, ordinanza del sindaco ai responsabili della ditta per mettere in sicurezza e sgombrare l’area

SANTENA – 19 marzo 2010 – C’è gran parte della la storia della ditta Pegaso – ex Gamberoni – nell’ordinanza numero 17 che oggi il sindaco Benny Nicotra ha emesso nei confronti dei responsabili della ditta  dove questa settimana si è sviluppato un incendio di notevoli dimensioni. Il sindaco con tale provvedimento ordina  ai responsabili “Di avviare immediatamente (…) tutte le necessarie operazioni affinché, mediante l’intervento da parte di ditte specializzate, abbiamo inizio, direttamente presso il sito di via Asti, 46,  i lavori di messa in sicurezza, demolizione, rimozione e movimentazione del materiale presente presso l’area interessate dall’incendio”. Di seguito il testo dell’ordinanza sindacale.

santena incendio pegaso e

Città di Santena

Provincia di Torino

Ordinanza n. 17 del 19 marzo 2010

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

– Con D.G.P. n. 390-279984/2004 del 19/10/2004 la Provincia di Torino rilasciava, alla società Gamberoni, sas di Gamberoni Vittone & C, l’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio dell’attività di messa in riserva  di rifiuti speciali non pericolosi, ai sensi degli articolo 27-28 del D.lgs. n. 22- 1997 (ora art. 208 del D.lgs. n. 152-2006), preso la sede operativa di Santena (To), SS 29 To-At, Km 20+600.

– In data 07/06/2006 la Provincia di Torino, con determinazione del Servizio amministrazione e controllo n. 14-180857/2006, prendeva atto della intervenuta variazione della ragione sociale della società in questione, da Gamberoni sas a Gamberoni srl, modificando l’autorizzazione n. 390-279984/2004 del 19/10/2004.

CONSIDERATO CHE:

– Con domanda del 02/05/2007, l’impresa Pegaso srl, con sede legale in via Industria Novanta, 17 – Carmagnola, chiedeva alla Provincia di Torino la voltura della suddetta autorizzazione n. 390-279984/2004 a seguito di cessione dell’azienda da Gamberoni srl a Pegaso srl.

– Con determinazione del dirigente del Servizio amministrazione e controllo n. 14-730403/2007 del 03/07/2007, la Provincia di Torino prendeva ulteriormente atto della variazione, modificando l’autorizzazione più volte citata n. 390-279984/2004 da Gamberoni srl a Pegaso srl.

– Con D.D. n. 14-730403/2007 del 03/07/2007 si è proceduto a volturare la titolarità della sopracitata autorizzazione alla società Pegaso srl, sede legale in via Industria Novanta, 17 – Carmagnola.

– In data 29/10/2008, veniva effettuato un sopralluogo presso l’impianto della società Pegaso srl di Santena da parte di personale ispettivo del Comando di Polizia municipale del Comune di Santena congiuntamente a personale del Comando Noe di Torino e dell’Arpa di Torino, da cui emergeva che:
-“L’area con accesso da SS 29 To-At Km 20+ 600 e/o via Quaglia, area a suo tempo autorizzata per l’attività di messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi alla ditta Gamberoni, risultava occupata per la quasi totalità da rifiuti di varia natura, sia racchiusa in container, sia depositata su suolo, in cumuli;
-L’area con accesso da via Asti, n. 46, benché non autorizzata, risultava utilizzata per il deposito di un ingente quantitativo di rifiuti speciali”;

– In data 29/10/2008, a seguito del sopralluogo di cui sopra, il CC Nucleo operativo ecologico di Torino, con verbale n. 27/22 provvedeva al sequestro delle aree e nello specifico:
-area con accesso da strada della Quaglia e/o SS 29 To-At, km 20+600 di circa 4.000 metri quadrati autorizzata con determina Provincia n. 14-730403/2007, (per tale area la Provincia aveva emesso la diffida n. 132-32717/2008 del 27/05/2008 per la presentazione di idonee garanzie finanziarie);
-area con accesso da via Asti, 46, di circa 6.000 metri quadrati, di cui non risultava alcuna autorizzazione.

– Il Comando carabinieri per la Tutela dell’ambiente – Nucleo operativo ecologico di Torino, a seguito di accettazione di garanzia fideiussoria, da parte della Provincia di Torino – servizio Gestione rifiuti e bonifiche, presentata dalla ditta Pegaso srl, con verbale in data 18/12/2008 provvedeva, su disposizione della Procura della Repubblica di Torino, al dissequestro dell’area di circa 4.000 metri quadrati, al fine di consentire lo smaltimento e la lavorazione dei rifiuti stoccati, procedendo altresì al campionamento di alcuni rifiuti stoccati presso tale area. Veniva mantenuto il sequestro l’area di circa 6.000 con accesso a via Asti n. 46 della quale non risultava alcuna autorizzazione, consentendo l’accesso limitatamente alla rimozione e allo spostamento dei rifiuti stoccati e dal successivo trasferimento presso l’area di strada Quaglia.

– Stante il permanere di gravi inadempienze alle prescrizioni autorizzative, la Provincia di Torino, con D.D. n. 9-1290/2009 del 15/01/2009, diffidava la società Pegaso srl affinché entro il termine concesso la medesima provvedesse a:
-verificare la quantità di rifiuti in deposito ed eventualmente a ricondurre le quantità eccedenti a  quanto prescritto;
-contrassegnare le aree di messa in riserva con idonea segnaletica;
-disporre i cumuli di rifiuti ai fini di consentire un’agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso e in uscita;
-rimuovere i macchinari e i rifiuti non oggetto di autorizzazione.

– La Società provvedeva a riscontri parziali a quanto ordinato e nel contempo richiedeva proroghe dei termini per ottemperare agli adempimenti imposti dalla Provincia.

– A seguito del sopralluogo effettuato in data 05/11/2009 da parte del personale tecnico della Provincia di Torino, del Servizio Via e della Smat, veniva accertata ancora la presenza consistente di rifiuti stoccati in modo difforme alle prescrizioni impartite, nonché l’assenza della cartellonistica prescritta.

– A fronte delle inadempienza riscontrate a carico della società Pegaso srl, la Provincia di Torino, con determinazione n. 312-47112/2009 del 30/11/2009, emetteva il provvedimento di sospensione, per un periodo pari a 120 giorni, dell’attività di messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi, esercitati dalla società presso il sito di SS 29 To-At Km 20+600 in Comune di Santena.

RILEVATO CHE:

– In data 17/03/2010 all’interno del sito della Pegaso srl, di SS 29 To-At Km 20+600, via Asti n. 46, si sviluppava un incendio di notevoli dimensioni che comportava un immediato intervento dei mezzi di soccorso.

– Le squadre dei Vigili del fuoco intervenute avviavano le azioni di contenimento e spegnimento dell’incendio degli ingenti quantitativi di materiali gomma-metallo e di recupero del materiale stoccato in cumuli all’interno del capannone.

– Data la notevole consistenza del materiale coinvolto e la tipologia del medesimo, il propagarsi dell’incendio e le elevate temperature comportavano un grave pregiudizio statico con concreto pericolo di crollo delle strutture, parte delle quali già crollate.

– Il Dipartimento dei Vigili del fuoco ha richiesto e manifestato l’esigenza di procedere con la massima urgenza, ai fini della completa estinzione dell’incendio in atto, a movimentare il materiale combustibile, al fine di renderlo raggiungibile dai mezzi e dagli operatori di soccorso, compresi gli interventi di demolizione.

DATO ATTO CHE:

– In data 18/03/2010 alle ore 20,00, presso la sede comunale di Protezione civile si è svolto un incontro tecnico che ha visto la partecipazione del Comune di Santena, della Regione Piemonte – settore Protezione civile, della Provincia di Torino – Protezione civile, dell’Arpa, del Comando provinciale  VV.FF. di Torino e associazioni di volontariato.

– I rappresentanti degli enti e organi partecipanti hanno convenuto sull’urgenza di un rapido ed indifferibile intervento da parte di ditte specializzate affinché si proceda, in sito, all’immediato inizio dei lavori di messa in sicurezza, demolizione, rimozione e movimentazione del materiale presente presso l’area interessata dall’incendio.

RILEVATO CHE:

– Grava in capo alla proprietà e ai responsabili dell’attività, l’obbligo di provvedere ed effettuare tutte le operazioni sopra indicate e quant’altro si renda necessario per evitare il propagarsi dell’incendio, a mettere in sicurezza l’area, ad evitare il pericolo di crolli, ad evitare il pericolo di ulteriore inquinamento del suolo e della falda sottostante, nonché provvedere allo smaltimento dei materiali e  bonifica dell’area nel rispetto delle specifiche disposizioni di legge in materia.

VISTI:

Il D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e smi;

Il D.Lgs. 16/08/2000 n. 267;

ORDINA

Ai responsabili, in solido, qui di seguito generalizzati:

– Alla società Avug sas di Garombo Ugo e Garombo Gabriella, con sede legale in Moncalieri (To), via delle Ginestre n. 15, nella persona del legale rappresentante pro-tempore;

– Alla società Pegaso srl, con sede legale in Carmagnola (To), via Industria Novanta, 17, nella persona del legale rappresentante pro-tempore;

1. Di avviare immediatamente e comunque non oltre 12 ore dalla notifica del presente provvedimento, tutte le necessarie operazioni affinché, mediante l’intervento da parte di ditte specializzate, abbiano inizio, direttamente preso il sito di via Asti 46,  lavori di messa in sicurezza, demolizione, rimozione e movimentazione del materiale presente presso l’are interessata dall’incendio.

2. Le operazioni dovranno comprendere tutto quanto necessario ad evitare il propalarsi dell’incendio, a mettere in sicurezza l’area, a evitare il pericolo di crolli, a evitare il pericolo di ulteriore inquinamento del suolo e della falda sottostante, nonché provvedere allo smaltimento e bonifica dell’area nel rispetto delle specifiche disposizioni di legge in materia.

3. Di comunicare per iscritto all’Ufficio tecnico comunale (fax 011-9491194), prima dell’avvio delle operazioni, il nominativo di un responsabile tecnico qualificato, completo di generalità, indirizzo e recapito telefonico, personale, incaricato di svolgere tutte le operazioni ordinate.

4. Di provvedere, a conclusione degli interventi di cui sopra, debitamente documentati, ai sensi delle norme vigenti, alla successiva verifica sulla eventuale contaminazione del suolo e/o del sottosuolo, da eseguirsi secondo le modalità previste dalla legge.

5. Il presente provvedimento:
-sarà reso noto agli interessati mediante notificazione e alla cittadinanza mediante pubblicazione all’Albo pretorio del Comune;
-sarà trasmesso in copia alla Prefettura, Regione Piemonte – Settore protezione civile, alla Provincia di Torino, Comando provinciale Vigili del fuoco di Torino, all’Arpa, Polizia municipale di Santena, Stazione Carabinieri di Santena, Nucleo operativo ecologico.

Sono incaricati di vigilare sulla effettiva esecuzione della presente ordinanza, il personale tecnico dell’Arpa, Comando provinciale Vigili del fuoco di Torino, ufficio Tecnico comunale, Comando Polizia municipale di Santena, Forze dell’ordine.

AVVERTE

Che in caso di inottemperanza a quanto previsto dal presente provvedimento, si procederà all’esecuzione d’ufficio in danno dei soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate, nonché a presentare denuncia alla competente autorità giudiziaria ai sensi dell’articolo 255 , comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e art. 650 Codice penale.

Ai sensi del capo II della legge n. 241/1990 si comunica che il responsabile del procedimento amministrativo è il dirigente servizi tecnici e del territorio Ing. Nicola Falabella.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale amministrativo regionale Regione Piemonte, nel termine di 60 giorni e nei modi previsti ai sensi della articolo 3 della L. 7/08/1990 n. 241 oppure, in via alternativa, ricordo alla Prefettura di Torino da proporre entro 60 giorni dalla notificazione e/o conoscenza dell’atto.

Il sindaco
On. Benedetto Nicotra

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