Santena, capodanno, il sindaco vieta l’uso dei botti

Santena – 29 dicembre 2015 – Un’ordinanza del sindaco vieta l’utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici su tutto il territorio comunale per la festa di capodanno.

Stop bottiL’ordinanza si apre con una premessa: «Si è consolidata nel tempo l’usanza, nel corso delle festività di fine anno, di fare esplodere all’interno del territorio comunale artifici pirotecnici di ogni categoria. Tale condotta generalizzata, e in particolare l’esplosione di botti, turba il normale andamento della vita compromettendo la sicurezza degli appartenenti alla comunità locale, nonché determinando il potenziale verificarsi di eventi anche tragici in danno delle persone, con particolare riferimento alle persone anziane ed ai minori, nei confronti dei quali deve essere assicurata una speciale tutela. Tale usanza minaccia altresì l’incolumità psico-fisica degli animali». Sempre in premessa è scritto: «Ulteriori ingenti danni economici possono determinarsi a carico del patrimonio pubblico o privato in conseguenza del potenziale rischio d’incendio discendente dall’accensione incontrollata di articoli pirotecnici ad effetto illuminante, in particolare laddove tali effetti siano associati a razzi per le conseguenze che possono investire cassonetti, arredi pubblici, veicoli privati ecc. Nel passato si sono dimostrate inefficaci le innumerevoli campagne mediatiche e gli appelli pubblici volti a disciplinare un uso responsabile di ordigni e prodotti pirotecnici. La cronaca degli ultimi anni ha messo in evidenza come i principali incidenti, in occasione dell’uso improprio di prodotti pirotecnici ad effetto scoppiante (botti, petardi e simili), siano fortemente legati ad una immissione, vendita ed utilizzo illegale di tali prodotti ovvero al loro uso da parte di minori o di persone che comunque non possiedono i richiesti requisiti personali o professionali». Nell’ordinanza si fa presente che «Occorre dunque regolamentare la vendita al pubblico di prodotti pirotecnici, dal giorno dell’emanazione della presente ordinanza fino al 1° gennaio 2016, al fine di salvaguardare il supremo bene della salute e regolamentare lo sparo in luogo privato». Sempre nell’ordinanza si spiega che occorre «Vietare, nel medesimo periodo, ogni tipo di sparo in luogo pubblico di qualunque tipo di prodotto pirotecnico, con particolare riguardo a quelli ad effetto scoppiante (c.d. botti e petardi) e ai razzi, ovvero utilizzabili da privati non professionisti».

Con il provvedimento il sindaco «Ordina il divieto di vendita, in forma ambulante, a partire dalla emissione della presente ordinanza e fino a tutto il 1° gennaio 2016 di “ogni tipo di fuochi d’artificio ascrivibili alla categoria IV^ e V^, IVI compresi gli ex fuochi di libera vendita, ora obbligatoriamente classificati in una delle suddette categorie. In particolare è vietata la vendita di quelli che abbiano effetto scoppiante, crepitante o fischiante, tipo rauto o petardo ed esclusi i prodotti del tipo fontane, bengala, bottigliette a strappo lancia coriandoli, fontane per torte, petardini da ballo, bacchette scintillanti e simili, trottole, girandole e pallone luminose». Con il provvedimento il sindaco vieta «L’utilizzo di ogni tipo di fuoco d’artificio, ivi compresi quelli appartenenti alla nuova categoria “V”. D ed E, in luogo pubblico e anche in luogo privato ove, in tale ultimo caso, possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici o su luoghi privati appartenenti a terzi non consenzienti, nonché di articoli pirotecnici teatrali e di altri articoli pirotecnici per scopi diversi da quelli cui gli articoli stessi sono espressamente destinati».

L’ordinanza dispone altresì «Il divieto di cedere a qualsiasi titolo, usare o portare con sé nei luoghi pubblici o aperti al pubblico materiale esplodente, di qualsiasi categoria ai minori di anni 18 e privi della carta d’identità. Ai minori di 14 anni è altresì vietato, anche l’acquisto, la detenzione e l’utilizzo dei fuochi di artificio di cui alla Cat. V D/E (ora nella categoria 1). Il divieto di utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di cui all’art. 57 Tulps; Il divieto per tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute e simili, di consentirne a chiunque l’uso, per la effettuazione degli spari vietati dalla presente ordinanza. Le violazioni alle suddette prescrizioni, ove il fatto non costituisca reato, saranno punite ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00. L’inosservanza della presente ordinanza, da parte di titolari di licenza amministrativa, verrà sanzionata con la sospensione della licenza per giorni dieci».

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Fonte: città di Santena, ordinanza numero 15, del 28 dicembre 2015, con oggetto: Divieto di utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici di ogni genere su tutto il territorio Comunale di Santena per la festa di Capodanno 2015/2016. Provvedimento urgente per incolumità pubblica e sicurezza urbana.

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Scarica l’ordinanza: ORDINANZA BOTTI CAPODANNO 2015 2016

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