Coronavirus, da domani entrano in vigore le misure previste dal decreto 39 del presidente della Regione Piemonte

SANTENA – 7 aprile 2020 – “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”. Questo l’oggetto del decreto del 6 aprile scorso del Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio. Le disposizioni entreranno in vigore da domani e fino al 13 aprile 2020. Sono un ulteriore giro di vite, con misure più restrittive.

Corona virus, immagine di Riki Risnandar, da Pixabay
Alberto Cirio

Nel decreto il presidente della Regione Alberto Cirio ricorda che “provvedimenti nazionali per l’emergenza hanno disposto di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita e all’interno dei territori regionali, con le sole eccezioni degli spostamenti per comprovati motivi di lavoro, di salute o situazioni di necessità consentendo altresì il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”.

Nel decreto si spiega che “l’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia, sta determinando il progressivo incremento dei casi all’interno del territorio della Regione Piemonte”.

Alberto Cirio aggiunge: “si rendono necessarie e urgenti misure specifiche più restrittive per il territorio regionale piemontese ai fini deiJ esigenza di garantire la profilassi rispetto ad un’emergenza nazionale che si sviluppa con una concentrazione territoriale differenziata e che non consente un’uniforme applicazione delle medesime norme sull’intero territorio nazionale”.

I decreto continua così: “le indicazioni del mondo scientifico e delle autorità politico­amministrative indicano che l’unico strumento di prevenzione del contagio del virus – assolutamente necessaria a fronte della persistente assenza di mezzi di cura vaccinate – rimane l’eliminazione dei contatti tra persone fisiche non presidiati da idonee misure e dispositivi, avvenendo la trasmissione del virus solo per contatto ravvicinato tra le persone con la conseguenza che vanno il più possibile ridotte le occasioni di aggregazione di persone”.

Queste le misure adottate con il decreto:

“1. Il divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita, salvo che per quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o per motivi di salute. E’ fatto divieto di effettuare ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.

2. Sono vietati gli assembramenti di più di due persone in luogo pubblico. Deve comunque essere garantita la distanza di un metro.

3. Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5 °C) di contattare il proprio medico curante e non lasciare la propria residenza o dimora abituale e di limitare al massimo i contatti.

4. Le strutture sanitarie attuano un monitoraggio clinico degli operatori sanitari con rilevazione della temperatura corporea prima del turno di lavoro.

5. Il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.

6. La sospensione, d’intesa con ANCI, ANPCI, UNCEM, UPI e ALI, dell’attività degli Uffici Pubblici regionali, provinciali e comunali, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali ed indifferibili come individuati dalle Autorità competenti d’intesa con il Prefetto.

7. La sospensione delle attività commerciali al dettaglio. Sono escluse dal divieto le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato l del DPCM del 11 Marzo 2020, sia nell’ambito di esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione ancorché ricompresi nei centri commerciali, consentendo l’accesso alle sole predette attività. Sono confermate le consegne a domicilio per tutti i settori merceologici purché nel rispetto dell’osservanza delle norme igienico-sanitarie, della disciplina del settore commercio e della normativa fiscale.

8. Che l’accesso alle attività commerciali sia limitato ad un solo componente del nucleo familiare, salvo comprovati motivi di assistenza che richiedano l’accompagnamento di altra persona.

9. Che i mercati settimanali siano consentiti esclusivamente garantendo specifiche modalità di accesso scaglionato per evitare assembramenti anche attraverso l ‘utilizzo di transenne e comunque sempre alla presenza della polizia locale che deve limitarne l’accesso ad un singolo componente per nucleo familiare, salvo comprovati motivi che richiedano l’accompagnamento.

10. L’obbligo, a partire dal 8 Aprile 2020, per personale addetto alla vendita negli esercizi commerciali di cui ai punti 7, 8 e 9, dell’uso di mascherine e guanti monouso.

11. Il divieto alla sosta e all’assembramento presso i distributori automatici cosiddetti “h24” di bevande e alimenti confezionati.

12. Il blocco delle slot machine e di monitor e televisori da parte degli esercenti al fine di impedire la permanenza degli avventori per motivi di gioco all’interno dei locali.

13. Che rimangano aperte le edicole, le farmacie, le parafarmacie e i tabaccai garantendo in ogni caso la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

14. Che si raccomandi di provvedere alla rilevazione sistematica della temperatura corporea anche ai clienti presso i supermercati e le farmacie, oltre che ai dipendenti dei luoghi di lavoro, se aperti, e a tutti coloro che vengono intercettati dall’azione di verifica del rispetto dei divieti dalle Forze dell’Ordine e dalla Polizia Locale. A seguito del rilievo di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5 °C è previsto il divieto assoluto di mobilità dal proprio domicilio o residenza per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.

15. La sospensione delle attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2 del DPCM del 11 marzo 2020 e delle attività artigianali di servizio ad eccezione dei servizi di pubblica utilità o indifferibili e di quelli necessari al funzionamento delle unità produttive rimaste in attività.

16. La possibilità alle persone addette all’assistenza di minori, anziani, ammalati o diversamente abili (baby sitter e badanti) di poter svolgere la propria attività.

17. La possibilità a chi svolge mansioni di collaborazione domestica (colf) di poter svolgere la propria attività solo in presenza di esigenze comprovate e indifferibili.

18. Che siano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi. Si devono utilizzare modalità di lavoro che favoriscano la prenotazione con appuntamenti a favore dell’utenza, in modo da evitare assembramenti.

19. Che siano garantite le attività di gestione rifiuti, di cui all’art. 183 comma l lettera n) del D.lgs. 152/06, relative a raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di tutte le tipologie di rifiuti, sia urbani che speciali, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario in quanto costituisce attività di pubblico interesse ai sensi dell’art. 177, comma 2 del D.lgs. medesimo.

20. La sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). Sono consentiti i servizi di mensa e del catering continuativo su base contrattuale, i servizi resi nell’ambito di strutture pubbliche e private, istituti penitenziari, strutture sanitarie e sociosanitarie e di sostegno alle fasce fragili della popolazione, garantendo il rispetto delle misure previste dall’accordo Governo-Parti Sociali del 14.03.2020. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di protezione personale sia per l’attività di confezionamento che di trasporto.

21. La chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, limitatamente alla vendita di prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali. Restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

22. La chiusura degli studi professionali, salvo l’utilizzo del lavoro agile, con esclusione dello svolgimento delle attività indifferibili ed urgenti o sottoposte a termini perentori di scadenza ivi effettuate. Sono esclusi dalla presente chiusura tutti gli studi medici e/o sanitari e di psicologia.

23. È disposto il fermo delle attività nei cantieri, previa concessione del termine per la messa in sicurezza, fatti salvi quelli relativi alla realizzazione e manutenzione di strutture sanitarie e di protezione civile, alla manutenzione della rete stradale, autostradale, ferroviaria, del trasporto pubblico locale, nonchè quelli relativi alla realizzazione, manutenzione e funzionamento degli altri servizi essenziali o per motivi di urgenza o sicurezza.

24. La chiusura di tutte le strutture ricettive comunque denominate e con conseguente sospensione dell’accoglienza degli ospiti. È fatta salva l’individuazione delle strutture che possono permanere in servizio per esigenze collegate alla gestione dell’emergenza (pernottamento di medici, isolamento di pazienti, quarantena, pernottamento di parenti ecc.), ivi compreso il regolare esercizio dei servizt essenziali.

25. Il divieto di accesso a parchi, ville, aree gioco e giardini pubblici. Il divieto di svolgere all’aperto attività Iudica o ricreativa, nonché qualsivoglia attività motoria svolta, anche singolarmente, se non entro 200 metri dalla propria abitazione con obbligo di documentazione agli organi di controllo del luogo di residenza o domicilio;

26. Che, nel caso di uscita con l’animale di compagnia per le sue necessità fisiologiche, la persona sia obbligata a rimanere nelle immediate vicinanze della residenza o domicilio, con obbligo di documentazione agli organi di controllo del luogo di residenza o domicilio;

27. La sospensione degli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati.

28. La sospensione, all’interno degli impianti sportivi delle sedute di allenamento degli atleti professionisti e non professionisti.

29. La chiusura degli impianti nei comprensori sciistici.

30. La chiusura di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei Lea), centri culturali, centri sociali e centri ricreativi.

31. La chiusura di musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

32. Che nei luoghi di culto seppur aperti siano sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri. L’accesso è consentito in forma contingentata e nel rispetto delle misure necessarie a garantire la sicurezza interpersonale di 1 metro.

33. La sospensione dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 20l7, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie. Le riunioni degli organi collegiali potranno svolgersi solamente in videoconferenza. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l’infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi.

34. La sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata su basi curriculari ovvero in modalità telematica ad eccezione dalla sospensione dei concorsi per il personale sanitario, degli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo, e quelli per il personale della protezione civile, i quali si svolgeranno preferibilmente con modalità a distanza o, in caso contrario, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’allegato 1 lettera d).

35. La sospensione degli esami di idoneità di cui all’articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi presso gli uffici periferici della motorizzazione civile aventi sede nei territori di cui al presente articolo. Con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d’esame in ragione della sospensione, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 3O aprile 1992, n. 285.

36. La sospensione dei congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale.

37. L’adozione, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati neli’ambito dell’emergenza Covid-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’allegato l lettera d), ed evitando assembramenti.

38. La possibilità di commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio, codice ATECO 47.62.20, all’interno di attività di vendita di generi alimentari ovvero altre attività commerciali non soggette a chiusura, nonché per le attività chiuse la possibilità di commercio dei suddetti articoli effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio e telefono.

SI RACCOMANDA ALTRESÌ

Che nelle attività commerciali al chiuso e all’aperto (mercati), a partire dal 8 aprile 2020, i clienti possano accedervi se provvisti di mascherine.

Che le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità garantiscano un accesso prioritario a medici, farmacisti, infermieri, operatori socio sanitari (OSS), membri delle Forze dell’Ordine, della Protezione Civile, soccorritori e volontari muniti di tesserino di riconoscimento.

Che presso le attività produttive:

a) sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;

b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;

c) siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;

d) assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;

e) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

f) siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni;

g) In relazione a quanto disposto nell’ambito dei precedenti punti commi l O e 11 si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.

Che per tutte le attività siano utilizzate modalità di lavoro agile”.

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