Benny contro Galizio: il Tribunale archivia

SANTENA – 26 novembre 2008 – Non porta frutto la via dei tribunali intentata dal sindaco Benny Nicotra contro le opposizioni presenti in consiglio. Domenico Galizio, capogruppo di Insieme per Santena, riassume così la vicenda: “Il sindaco Nicotra, subito dopo le elezioni amministrative del 2007 mi ha indirizzato due querele per alcune mie dichiarazioni post elettorali apparse sui giornali e ritenute offensive e lesive della sua onorabilità. Un primo procedimento mi vedeva unico destinatario della querela mentre in un secondo provvedimento sono stato querelato in compagna del capogruppo del Centrosinistra Bruno Ferragatta e di quattro giornalisti. In merito alla prima denuncia, nell’aprile 2008, si è già arrivati all’ordinanza di archiviazione”.
Gli atti giudiziari sono un genere letterario un po’ ostico ma vale la pena darci una sbirciatina.

Di seguito il testo di due atti che hanno portato all’archiviazione della denuncia presentata da Benny Nicotra contro Domenico Galizio.
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RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE
Il primo documento è la richiesta di archiviazione, datata 28 settembre 2007, presentata dal Procuratore della Repubblica Patrizia Caputo al Giudice per le indagini preliminari.
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PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO

n. 16752/07 R.N.R.

Al signor Giudice per le Indagini
Preliminari
SEDE

Il P.M.
Visti gli atti del procedimento

OSSERVA

Non pare sussistere il reato di cui si lamenta il querelante. Le dichiarazioni rese da Domenico Galizio, non paiono riferirsi a persona certamente identificabile. Infatti egli, con espressione sicuramente colorita ed iperbolica, ha paragonato Santena a Corleone, ma ha ricondotto tale clima ad elementi estranei alle liste elettorali e non vi è alcun elemento che permetta di sostenere che il GALIZIO volesse fare riferimento all’attuale querelante o comunque all’amministrazione in carica. Peraltro, nel corpo dell’articolo, le dichiarazioni del querelato sono poste in relazione alla descrizione di un altro episodio che avrebbe visto coinvolti solo i sostenitori dei candidati della fazione politica opposta a quella del GALIZIO e pertanto anche se si volesse accedere alla interpretazione data ai fatti dal NICOTRA, non vi è nulla che permetta di sostenere che il GALIZIO a lui si riferisse piuttosto che ad altri soggetti politici.
Occorre ancora osservare che quand’anche, per assurdo, si dovesse ritenere presente a Santena una associazione mafiosa, composta da persone estranee alle liste come sembrerebbe intendere il GALIZIO, che si sarebbero mosse per orientare il voto, ciò, come l’esperienza insegna, non significa che automaticamente la parte nei cui confronti si è adoperata l’associazione sia organica a questa. E del contrario non si trova traccia nelle dichiarazioni di sui ci si duole.
Tutto ciò premesso

CHIEDE

Che la S.V. Ill.ma pronunci decreto di archiviazione nel procedimento sopraemarginato e ordini la restituzione degli atti a questo ufficio.

Manda alla Segreteria per gli avvisi ex art. 408 c.p.p.

Torino, 28 settembre 2007

Il Procuratore della Repubblica
Dott.ssa Patrizia Caputo

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ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE
Il secondo documento è l’ordinanza di archiviazione del Giudice per le indagini preliminari dott. V.M. Bevilacqua, che risale al 14 aprile 2008.
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Proc. N. 16752/07         R.G.N.R     PM Caputo
Proc, n. 12803-07         R.G.Gip

Tribunale ordinario di Torino
Ufficio del Giudice per le indagini preliminari
Dott V M Bevilacqua
ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE

Il giudice per le indagini preliminari
-visto gli atti del procedimento penale relativo alla ipotizzata responsabilità di Galizio D. per il reato di diffamazione a mezzo stampa in data e luogo specificato a margine della rgnr in oggetto
-vista la richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero
-vista la dichiarazione di opposizione presentata dalla persona offesa e i provvedimenti conseguenti di fissazione della udienza camerale ex art. 410 c.p.p.
-visto il processo verbale della udienza conseguentemente celebrata in data odierna e a scioglimento della riserva in quella sede

OSSERVA

Che la richiesta del Pubblico Ministero deve essere accolta, nonostante l’opposizione manifestata.
Il tema dei reati contro l’onore a mezzo stampa è stato come è noto oggetto di elaborazione giurisprudenziale consolidata, che nella valutazione dei contrapposti interessi, del privato alla riservatezza, e del pubblico alla informazione e alla manifestazione del pensiero, ha individuato nei requisiti della veridicità (o meglio della verifica della fonte), dell’interesse pubblico alla informazione e della continenza, i limiti della scriminante alla divulgazione di notizie che, ancorché vere, siano lesive dell’onore del singolo.
Altrettanto noto è il diverso atteggiarsi del diritto di cronaca da quello della critica, e vieppiù della critica politica, che riguarda manifestazione di opinioni, e non di fatti.
Comune essendo l’asserzione che esso incontri limiti più ampi del primo, rispetto al requisito della verità – ove l’opinione di per sè non può essere nè vera nè falsa, ed il requisito della verità non può che rapportarsi alla oggettiva esistenza del fatto assunto a base delle valutazioni e delle opinioni espresse – cft Cass. Sez. V 20474-2002-.

Nonché della continenza, che presenta una necessaria elasticità, non essendo escluso necessariamente dall’uso di epiteti offensivi, richiedendosi una contestualizzazione degli aggettivi e delle frasi usate nell’ambito della complessiva economia dell’articolo, avendo rilevanza la gravità oggettiva della situazione rappresentata (cfr Cass. Sez. V 11950-2005). Ciò ove l’asprezza della esposizione verbale è d’altra parte propria della critica, in una situazione in cui il carattere partigiano della opinione espressa è comunque evidente agli occhi del pubblico, con una diversa capacità lesiva delle affermazioni della critica, che riguarda ontologicamente opinioni, rispetto a quella della mera cronaca, che deve riguardare verità di fatti.
Deve allora premettersi in fatto che la vicenda si colloca nel periodo di consultazione elettorale amministrativa, nell’ambito di una situazione assai conflittuale – data per pacifica dalle argomentazioni delle odierne parti – tra due delle liste in gara nell’area metropolitana del comune di Santena. Situazione che era sfociata in un episodio di tensione grave e fisica tra le opposte fazioni, in tema di affissione dei manifesti, poi strappati (come emerghe dalla deposizione dei locali VVUU).
Proprio tale situazione aveva dato luogo alle dichiarazioni oggi incriminate rese dal Galizio, soggetto peraltro terzo rispetto alla compagine sopra ricordata e rappresentante di una diversa ed autonoma lista elettorale. Nell’evidente ambito della critica politico-elettorale.
Costui, dopo avere definito gravissimo il fatto evidenziava poi il degrado della competizione ricordando che era capitato che all’ingresso dei seggi vi fossero personaggi estranei alle liste che con atteggiamenti clientelari avrebbero potuto condizionare la popolazione. Con una evidente iperbole chiedendosi quindi se ci si trovasse a Santena, piuttosto che a Corleone (riferimento evidentemente effettuato alla particolare situazione socio-culturale-malavitosa che nell’ideale collettivo è rappresentato da tale cittadina).
Del tutto lecita la critica alla situazione relativa alla contrapposizione tra le fazioni con cui si è esordito, relativamente alle doglianze inerenti le dichiarazioni da ultimo ricordate, come peraltro osservato dal PM, è del tutto evidente che essendosi fatto riferimento a persone estranee alle liste l’odierno opponente deve ritenersi del tutto estraneo alla vicenda, facendo difetto la sua legittimazione a dolersi per affermazioni che non lo riguardano. Nè soggetto passivo può essere ritenuta la giunta comunale – di cui peraltro l’opponente e la sua lista sono espressione-, che ha esteso la querela in atti, ove in realtà gli organi locali non sono affatto chiamati in causa nella vicenda in questione.
Né esistono elementi per individuare in altri soggetti specifici interessi e persone eventualmente lese dalle dichiarazioni in esame. Neppure elementi di penale rilevanza sono percettibili nell’articolo apparso sul Mercoledì del 30 maggio 2007, che non va oltre la mera critica politica. Ambito in cui, evidentemente, deve esser ricondotta la vicenda complessiva. Senza che residuino spazi per ritenere concretizzate fattispeci di penale rilevanza a carico dell’odierno opposto.

P.Q.M.

Visti gli artt. 409 e seguenti c.p.p.

DISPONE

L’archiviazione del procedimento meglio indicato in epigrafe ed

ORDINA

La restituzione degli atti al Pubblico Ministero in sede

Torino, 14 aprile 2008

Il Giudice per le indagini preliminari
dott. V.M. Bevilacqua

Depositato in cancelleria il 14 aprile 2008
Il Cancelliere
Carmelo Arona

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