Santena, lo Statuto della Fondazione Camillo cavour

Santena – 5 dicembre 2010 – Di seguito, il testo dello Statuto della Fondazione Camillo Cavour, approvato dal Consiglio comunale della città di Santena, nella seduta del 29 novembre scorso. Si tratta del testo approvato dal Consiglio comunale di Torino, in data 8 febbraio 2010 –deliberazione n. mecc. 2010 00510/026, n. ord. 15.

STATUTO

della

“FONDAZIONE CAMILLO CAVOUR”

Articolo 1

Costituzione e sede

1.La Fondazione “Camillo Cavour”, derivante dal lascito disposto dal marchese Giovanni Visconti Venosta con disposizione testamentaria olografa datata Roma 30 maggio 1946 a favore della Città di Torino, è stata costituita ad iniziativa della marchesa Margherita Visconti Venosta e sotto gli auspici della Città di Torino che liberalmente ha concesso essenziali apporti morali e materiali con atto rogito Notaio Remo Morone, Repertorio n° 87846 Raccolta 3505 del 18 aprile 1955.

2.La Fondazione svolge la propria attività secondo le disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e sue successive modificazioni e integrazioni, nel rispetto del presente Statuto.

3.La Fondazione, riconosciuta con decreti del Presidente della Repubblica n. 182 del 22.1.1957 e n. 196 del 12.2.1964, ha sede in Santena, piazza Visconti Venosta n. 2, nel castello Benso di Santena, poi Marchesi di Cavour.

Articolo 2

Scopi e finalità

1.La Fondazione non ha fini di lucro.

2.La Fondazione persegue le finalità della valorizzazione del legato del Marchese Giovanni Visconti Venosta alla Città di Torino e in particolare ha lo scopo di:

-promuovere gli studi cavouriani e le iniziative rivolte ad approfondire la conoscenza dell’opera del Conte Camillo Benso di Cavour e dei suoi insegnamenti;

-valorizzare il Castello già dei Benso, sito in Santena, assicurando un’adeguata conservazione dei beni culturali e ambientali conferiti, incrementando i servizi offerti al pubblico, migliorandone la qualità.

3.Nell’ambito delle sue finalità, la Fondazione persegue in particolare:

a)La pubblica fruizione del Complesso, ivi compreso il parco, in tutte le sue funzioni;

b)l’organizzazione, nell’ambito delle finalità della Fondazione, del Museo Cavouriano, di mostre, eventi culturali e convegni, nonché di studi, ricerche, pubblicazioni, iniziative, attività didattiche o divulgative, anche in collaborazione con enti e istituzioni nazionali e internazionali.

4.La Fondazione può svolgere ogni altra attività ausiliaria, connessa, strumentale, affine, complementare, aggiuntiva o comunque utile od opportuna al perseguimento delle proprie finalità quali:

a)la stipula con enti pubblici o soggetti privati di accordi o contratti per il perseguimento delle proprie finalità, come l’acquisto di beni o servizi, l’assunzione di personale dipendente dotato della necessaria qualificazione professionale, l’accensione di mutui o finanziamenti;

b)la partecipazione, anche in veste di fondatore, ad associazioni,fondazioni, comitati, e, più in generale, ad istituzioni pubbliche o private, comprese società di capitali, che perseguano finalità coerenti con le proprie e strumentali al raggiungimento degli scopi della Fondazion

5.La Fondazione potrà, per il conseguimento dei fini di studio e di ricerca, erogare borse di studio.

Articolo 3

Soci fondatori

1.Assumono la qualifica di Soci Fondatori, la città di Torino che ha conferito alla Fondazione i beni oggetto della donazione, e tutti i soggetti pubblici e privati che, al momento dell’atto costitutivo o della successiva adesione, hanno conferito beni o servizi di rilevante entità nonché la famiglia Benso di Cavour e per essa un membro della famiglia Visconti Venosta, o Pallavicino Mossi, designato dal Presidente della Corte di Appello di Torino. In difetto di congiunti delle predette famiglie, lo stesso Presidente della Corte di Appello di Torino o un suo rappresentante.

2.I criteri per la definizione della rilevanza dell’entità dei conferimenti sono adottati con deliberazione dell’Assemblea dei Fondatori con la maggioranza dei tre quarti dei suoi componenti.

3.Assumono il titolo di “Benemerito della Fondazione Cavour” le persone e gli Enti che, con notevoli contributi personali e/o patrimoniali, concorrono in modo cospicuo all’incremento della Fondazione. Due di essi, individuati dagli stessi Benemeriti, fanno parte dell’Assemblea dei Fondatori e uno del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 4

Patrimonio e fondo di dotazione

1.Il patrimonio della Fondazione è costituito da:

a)i diritti sui beni mobili ed immobili conferiti in uso dalla Città di Torino;

b)gli apporti di qualunque natura ed a qualsiasi titolo effettuati dai Fondatori;

c)i lasciti, le donazioni e le erogazioni di qualsiasi genere, destinati dai disponenti ad incremento del patrimonio stesso;

d)i beni mobili ed immobili di cui la Fondazione è o diventerà proprietaria.

2.Il patrimonio, nonché le rendite che ne derivino, sono totalmente vincolati al perseguimento delle finalità statutarie.

3.La Fondazione può ricevere contribuzioni, elargizioni, sovvenzioni e ogni altra liberalità da parte dei Fondatori e di terzi. Queste risorse finanziarie, se non espressamente destinate a patrimonio, costituiscono il fondo di dotazione disponibile per il conseguimento delle finalità statutarie.

4.La Città di Torino entro 30 (trenta) giorni dall’iscrizione del presente statuto nel Registro tenuto dalla Prefettura di Torino ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2001 n. 361, verserà alla Fondazione un fondo di dotazione indisponibile di Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero). Tale fondo di dotazione sarà incrementato attraverso i versamenti effettuati da ciascun Socio Fondatore all’atto dell’assunzione di tale qualifica.

Articolo 5

Organi e loro durata

1.Sono organi della Fondazione:

a)L’Assemblea dei Fondatori

b)Il Consiglio di Amministrazione

c)Il Presidente

d)Il Comitato Scientifico

6)Il Collegio dei Revisore dei conti

2.Gli organi della Fondazione diversi dall’Assemblea dei Fondatori durano in carica quattro anni. I loro componenti possono essere confermati e, se nominati prima del termine, restano in carica sino a tale scadenza.

Articolo 6

L’Assemblea dei Fondatori

1.L’Assemblea dei Fondatori è composta dai legali rappresentanti dei Fondatori o loro delegati, in ragione di un delegato per ogni socio, e da due benemeriti individuati da questi ultimi al loro interno.

2.Essa è presieduta dal Presidente della Fondazione.

3.L’assemblea delibera su:

a)la nomina del Consiglio di Amministrazione;

b)la nomina del Presidente della Fondazione;

c)la nomina del Collegio dei Revisori dei conti;

d)l’ammissione dei nuovi Fondatori;

e)il conferimento del titolo di “Benemerito della Fondazione Cavour” ai sensi del comma 3 dell’art. 3;

f)la definizione dei criteri relativi alla rilevanza dell’entità dei conferimenti di cui al comma 2 dell’art.3;

g)l’approvazione del documento programmatico pluriennale e dei bilanci preventivo e consuntivo di esercizio;

h)le modificazioni statutarie.

4.L’assemblea dei Fondatori può nominare un Presidente onorario, scelto tra personalità di alto profilo istituzionale e culturale.

5.L’Assemblea si riunisce almeno due volte l’anno e, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. Essa delibera a maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente. E’ richiesto il voto favorevole della maggioranza dei tre quarti dei suoi componenti, arrotondata per eccesso in caso di frazione, per i provvedimenti concernenti le lettere f), g), e h) del comma 3.

6.L’avviso di convocazione dell’Assemblea, contenente l’ordine del giorno della seduta, viene inviato, con qualsiasi mezzo idonea ad assicurare la ricezione, ai Fondatori almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di particolare urgenza la convocazione può avvenire con semplice preavviso di 48 ore.

Articolo 7

Consiglio di Amministrazione

1.Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall’Assemblea dei Fondatori ed è composto, oltre che dal Presidente che lo presiede, da un massimo di undici membri, di cui uno designato dai Benemeriti, uno designato dalla famiglia Benso di Cavour, uno designato dal Comitato Scientifico e gli altri designati dai legali rappresentanti dei soggetti che, ai sensi dell’articolo 3, assumono la qualifica di Fondatori.

2.In caso di vacanza, durante l’espletamento del loro mandato i Consiglieri sono sostituiti dai Fondatori che li hanno designati.

3.Il Consiglio di Amministrazione nomina nel suo seno due Vice Presidenti.

4.Il Presidente e i due Vice Presidenti compongono l’Ufficio di Presidenza che coadiuva il Presidente nell’esercizio delle sue funzioni.

5.Gli incarichi del Consiglio di Amministrazione sono a titolo gratuito.

Articolo 8

Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1.Il Consiglio è convocato dal Presidente e si riunisce almeno due volte l’anno e ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta scritta di almeno tre componenti.

2.Le sedute del Consiglio si tengono preferibilmente presso la sede della Fondazione.

3.L’avviso di convocazione, contenente l’ordine del giorno della seduta, viene inviato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, ai Consiglieri ed Collegio dei Revisori almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di  particolare urgenza la convocazione può avvenire con semplice preavviso di 48 ore.

4.Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti e le relative deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

5.Il Consiglio nomina un Segretario verbalizzatore.

Articolo 9

Poteri del Consiglio di Amministrazione

1.Sono riservate al Consiglio di Amministrazione le deliberazioni in materia di programmazione annuale e pluriennale delle attività della fondazione

2.Il Consiglio in particolare:

a)predispone il documento programmatico pluriennale di mandato che determina le strategie, le priorità e gli obiettivi da perseguire, nonché i programmi annuali di intervento cui deve attenersi la Fondazione;

b)predispone il bilancio preventivo annuale;

c)predispone il bilancio consuntivo;

d)approva e modifica i regolamenti interni

e)delibera in materia di gestione del personale della Fondazione e delle collaborazioni e servizi;

f)nomina e revoca il  Direttore a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su proposta del Presidente, sentito il parere del Comitato scientifico, determinandone il compenso e la durata dell’incarico;

g)propone all’Assemblea dei Fondatori il conferimento del titolo di Benemerito della Fondazione Cavour ai sensi del comma 3 dell’articolo 3.

Articolo 10

Presidente

1.Il Presidente è nominato dall’Assemblea dei Fondatori.

2.Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione e ne promuove le attività.

3.Il Presidente presiede l’Assemblea dei Fondatori e il Consiglio di Amministrazione, stabilendone l’ordine del giorno e dirigendone i lavori.

4.Nei casi di comprovata necessità e urgenza, il Presidente adotta, nell’interesse della Fondazione, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, riferendone al medesimo, senza indugio, e li sottopone alla ratifica del Consiglio stesso in occasione della sua prima riunione.

5.In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne assume le funzioni il Vice Presidente più anziano d’età.

Articolo 11

Direttore

1.Il Direttore della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su proposta del Presidente, sentito il Comitato scientifico, e deve essere dotato di specifica e comprovata esperienza nella gestione di musei o di importanti analoghe istituzioni culturali. La deliberazione di nomina deve far constare l’esistenza dei requisiti richiesti.

2.Il Direttore esercita, nei limiti fissati dal Consiglio di Amministrazione, le funzioni di Amministrazione e svolge i compiti di gestione della Fondazione, nonché di proposta e di impulso in merito agli obiettivi ed ai programmi di attività della Fondazione.

3.Il Direttore è responsabile della gestione, della cura, della conservazione, della valorizzazione e della pubblica fruizione del patrimonio culturale di proprietà della Fondazione, ivi comprese le raccolte archivistiche e bibliografiche, e/o conferito a qualsiasi titolo, ad essa, nel rispetto delle norme vigenti in materia e delle prescrizioni e dei principi previsti dal “Codice dei beni culturali e del paesaggio”.

4.Il Direttore partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni di tutti gli organi della Fondazione.

Articolo 12

Comitato Scientifico

1.Il Comitato Scientifico è costituito da:

a)il Dirigente dei Servizi Museali della Città di Torino

b)il Direttore della Cultura della Regione Piemonte

c)il Direttore Regionale dei Beni Culturali del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;

d)il Direttore dell’Archivio di Stato di Torino;

e)il Presidente della Commissione nazionale per la pubblicazione dei carteggi del Conte di Cavour;

f)il Rettore dell’Università degli Studi di Torino;

g)il Presidente della Deputazione Subalpina di Storia Patria;

h)il Presidente dell’Accademia delle Scienze di Torino;

i)il Presidente dell’Istituto per la Storia del Risorgimento;

J)Il Presidente del Museo del Risorgimento di Torino.

I membri del Comitato Scientifico possono farsi rappresentare in via permanente da un proprio delegato.

2.Il Comitato scientifico è organo consultivo e di impulso della Fondazione, elegge nel suo seno il Presidente e il proprio rappresentante nel Consiglio di Amministrazione, si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno tre componenti e le sue sedute sono valide se è presente almeno la maggioranza dei suoi componenti. Il Comitato delibera a maggioranza dei presenti.

3.Il Comitato Scientifico si pronuncia obbligatoriamente in ordine agli indirizzi, ai programmi ed alle attività della Fondazione entro 30 giorni dalla richiesta presentata dal Presidente della Fondazione.

Articolo 13

Collegio dei Revisori dei conti

1.Il Collegio dei revisori dei conti è composta da tre membri effettivi, nominati dall’Assemblea dei Fondatori e scelti tra gli iscritti all’Albo dei Revisori Contabili, di cui:

a)un membro con funzioni di Presidente, designato dalla Città di Torino;

b)un membro designato dalla Regione Piemonte;

c)un membro designato dall’Assemblea dei Fondatori.

2.Il Collegio dei Revisori verifica l’attività di amministrazione della Fondazione, accertando la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l’osservanza dei principi di cui all’articolo 2426 del codice civile; in particolare esercita le funzioni indicate negli articoli 2403,2404,2405 e 2407 del codice civile.

3.I membri del Collegio dei Revisori possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari. I membri del Collegio partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 14

Esercizio e bilancio

1.L’esercizio ha inizio il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre.

2.Al termine di ogni esercizio, e comunque entro il 30 aprile dell’anno successivo, il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio consuntivo e la relazione sulla gestione, illustrante, in apposita sezione, gli obiettivi perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati. Nella redazione di tali documenti il Consiglio di Amministrazione si attiene alle regole di ordinata contabilità, ai principi contabili nazionali ed internazionali, nonché a quanto previsto dal Codice civile in materia di redazione di bilancio.

3.Entro il 31 ottobre il Consiglio di Amministrazione redige il documento programmatico previsionale dell’attività relativa all’esercizio successivo.

Articolo 15

Informativa

1.I progetti di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo, predisposti dal Consiglio di Amministrazione, prima della loro sottoposizione all’Assemblea dei Fondatori per l’approvazione, nonché la versione finale del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, così come approvati dell’Assemblea dei Fondatori, saranno inviati a tutti i Fondatori.

2.Il Presidente trasmette ai Fondatori i documenti di volta in volta richiesti dai consiglieri di Amministrazione da essi nominati, relativamente a qualsiasi iniziativa e/o procedura della Fondazione.

Articolo 16

Scioglimento e liquidazione della Fondazione

1.In caso di estinzione della Fondazione, i beni culturali conferiti in uso dalla Città di Torino ritornano nella disponibilità di quest’ultima.

2.Gli altri beni acquisiti a qualunque titolo dalla Fondazione vengono devoluti ad altro Ente individuato dall’Assemblea dei Fondatori, che persegua finalità analoghe a quelle della Fondazione estinta.

3.Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni di legge e del codice civile.

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