Santena, convenzione tra l’Asl To5, il Comune e la casa di riposo Forchino per la gestione del punto prelievi

Santena – 11 dicembre 2010 – La Giunta comunale, nei giorni scorsi, ha approvato la convenzione con l’Asl To5 e la casa di riposo Forchino per la gestione del punto prelievi. La convenzione ha una durata triennale. Per l’amministrazione comunale la spesa annuale è di euro 4.500.

Il sindaco Benny Nicotra in Giunta ha spiegato: «A partire dal mese di luglio 2007 il Comune di Santena, l’ASL 8 – ora ASLTo5 – e la Casa di riposo Avv. G. Forchino, al fine di perseguire l’integrazione dei servizi socio-sanitari e come strategia per creare un più ampio ed efficace sistema di offerta di servizi territoriali hanno convenuto di approvare e sottoscrivere una convenzione per la gestione amministrativa del centro prelievi di Santena».

«Le nuove modalità di gestione – ha speigato il sindaco – hanno consentito di migliorare l’accessibilità al servizio da parte dei cittadini utenti; in particolare: è stata introdotta la possibilità di accedere direttamente al servizio prelievi senza prenotazione (muniti della prescrizione medica); è stato ampliato l’orario di sportello al pubblico ed, infine, si è reso possibile il ritiro dei referti sanitari in Santena tutti i giorni presso lo sportello U.R.P. della Città di Santena. La convenzione è prossima a scadere, si rende pertanto necessario e opportuno approvare la nuova convenzione per garantire la prosecuzione del servizio. Nel corso del mese di ottobre gli uffici amministrativi hanno lavorato sulla stesura del testo della nuova convenzione, che in generale non prevede modifiche rilevanti rispetto all’accordo precedente, fatto salvo il periodo di durata che viene stabilito in anni tre anziché due».

Benny Nicotra ha proseguito: «Propongo pertanto che la Giunta comunale approvi lo schema di convenzione tra l’Asl – Azienda sanitaria locale – To5, il Comune di Santena e la Casa di riposo “Avv. G. Forchino” per la gestione amministrativa del punto prelievi sito in Santena. La spesa annua presuntiva di euro 4.500». La Giunta ha approvato.

**

Allegato 1

CONVENZIONE TRA L’ASL TO5 E / COMUNE DI SANTENA/ CASA DI

RIPOSO “AVV.TO FORCHINO” PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA

DEL PUNTO PRELIEVO DI SANTENA .

TRA

L’ASL TO5 nella persona del suo Direttore Generale Dott. Giovanni CARUSO nato a Catania il 13.9.1952 domiciliato per la carica in Via San Domenico 21 – 10023 CHIERI

E

Il Comune di Santena nella persona del Suo Sindaco On. Benedetto NICOTRA nato a Catania il 6.11.1953 domiciliato per la carica in Via Cavour 39 – 10026 SANTENA

E

La Casa di Riposo “ AVV. FORCHINO nella persona del suo Presidente Dott. Francesco CIMA nato ad Asti il 14.1.1943 e domiciliato per la carica in Via Milite Ignoto 32 – 10026 SANTENA (TO)

PREMESSO

– Che il Distretto è il sistema al quale è riconosciuta la responsabilità di governare la domanda e gestire i servizi sanitari territoriali nonché il punto di riferimento dei cittadini nello specifico ambito territoriale per l’accesso ai servizi dell’ASL;

– che occorre perseguire l’integrazione dei servizi sanitari e dei servizi sociali, come strategia per creare un più ampio ed efficace sistema di offerta di servizi per i cittadini, che richiedono percorsi di cura complessivi integrati negli aspetti sanitari e sociali.

– che i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e che nell’esercizio delle predette funzioni adottano sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini;

– che è volontà delle parti coordinare attività di interesse comune con l’obiettivo di garantire il miglioramento dell’accessibilità ai servizi da parte dei cittadini utenti;

– che tra i servizi offerti dall’ASL TO5 particolare importanza assume la gestione di punti prelievo decentrati con accesso diretto rivolto a tutti gli utenti residenti e non nei comuni;

Richiamata la seguente normativa:

– art. 43 della legge 27/12/1997, n. 449 il quale stabilisce che le amministrazioni pubbliche possano stipulare convenzioni con soggetti pubblici e/o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi a quelli ordinari;

Richiamati i seguenti atti e provvedimenti amministrativi:

– convenzione/concessione tra l’A.S.L. 8 e la Casa di Riposo “Avv. G. Forchino” del 5 giugno 1995 ;

– accordo quadro tra il Comune di Santena e la Casa di Riposo “Avv. G. Forchino” per la gestione integrata di servizi e attività socio-assistenziali e socio-sanitarie del 27 gennaio 2010;

– convenzione tra l’ASL TO5, il Comune di Santena e la Casa di Riposo Forchino per la gestione amministrativa del punto prelievi di Santena – Via Milite Ignoto 32, in scadenza il 14.11.2010;

Tutto ciò premesso, tra gli enti suindicati, come sopra rappresentati,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1 – Recepimento della premessa

La premessa è parte sostanziale e integrante della presente Convenzione.

Art.2 – Finalità

Finalità della presente Convenzione è garantire la prosecuzione del servizio di accettazione diretta del punto prelievo sito in Via Milite Ignoto 32 – SANTENA a favore dei cittadini utenti ;

In particolare con la presente Convenzione vengono determinati:

– la gestione coordinata dell’ attività e del servizio di cui al successivo art.3;

– la definizione di modalità omogenee di erogazione del servizio prelievi;

– la razionalizzazione e ottimizzazione delle risorse a disposizione per le attività oggetto del presente atto.

L’organizzazione dei servizi e l’esercizio delle funzioni devono tendere in ogni caso a garantire economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell’azione amministrativa.

Art.3 – Oggetto

La presente Convenzione ha per oggetto l’esercizio coordinato dell’attività attinente al servizio prelievi.

Tale attività si concretizza nell’accettazione diretta senza prenotazione del paziente previa presentazione della relativa impegnativa contenente gli esami da effettuare; trasmissione prelievi alla S.C. Laboratorio Analisi di Chieri ed eventuale consegna referti.

Art.4 – Obiettivi

La presente convenzione si prefigge il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

– mantenere la riduzione del tempo di attesa allo sportello prenotazioni e scelta revoca della sede di Santena;

– garantire la prosecuzione del servizio di accettazione diretta del punto prelievo di Santena ;

– favorire la popolazione anziana, spesso disagiata negli spostamenti;

– migliorare la qualità e l’organizzazione del servizio;

– razionalizzare e ottimizzare l’utilizzo delle risorse;

Art.5 – Durata

La durata della Convenzione, tenuto conto della professionalità acquisita dagli operatori addetti all’accettazione amministrativa, è stabilita in anni tre, decorrenti dal 15.11.2010. E’ fatta salva la possibilità di rinnovo previa adozione degli appositi provvedimenti.

La facoltà di recesso è garantita da quanto previsto dall’art.12 della Convenzione.

Art.6 – Obblighi della Casa di Riposo “AVV. FORCHINO”

La Casa di Riposo “AVV. FORCHINO”, ai fini del perseguimento delle finalità ed obiettivi della presente convenzione, senza oneri a proprio carico, si impegna a mantenere, in considerazione della professionalità acquisita, n. 3 Operatori Socio Sanitari incaricati nella precedente convenzione, al fine di svolgere l’attività di cui al punto 3 e garantire la continuità al servizio nel seguente punto prelievo e secondo le seguenti modalità:

– punto prelievo sito in Via Milite Ignoto 32 – SANTENA per complessive n. 8 ore settimanali onde garantire n. 3 accessi settimanali da concordare fra gli enti firmatari della presente convenzione;

Gli Operatori individuati tra il personale esterno, nell’ambito dell’appalto per la gestione integrata dei servizi presso la Casa di Riposo “Avv. G. Forchino”, svolgeranno la propria attività in autonomia rispettando le disposizioni del proprio datore di lavoro, ma dovranno collaborare con il personale infermieristico presente nei punti prelievo, attenendosi alle indicazioni che verranno di volta in volta impartite dalla Direzione Distrettuale ASL TO5.

Il personale – coperto da idonea assicurazione contro gli infortuni – nell’esercizio delle funzioni assegnate, dovrà garantire la tutela della dignità e riservatezza della persona ai sensi della vigente normativa sulla privacy.

La Casa di Riposo “Avv. G. Forchino” si impegna a garantire con gli operatori suddetti la copertura del servizio nel punto prelievo citato.

Art.7 – Obblighi del Comune di Santena

Il Comune di SANTENA, ai fini del perseguimento delle finalità e obiettivi della presente convenzione si impegna a corrispondere il 50% del costo del servizio relativamente al punto prelievo di Santena di cui al successivo art. 10.

Il Comune attraverso il proprio Ufficio URP, si impegna altresì a garantire il servizio di consegna dei referti mediante personale appositamente incaricato che si atterrà alle disposizioni previste dalla normativa sulla privacy.

Art.8 – Obblighi dell’ASL TO5

L’ASL TO5 ai fini del perseguimento delle finalità e obiettivi della presente convenzione utilizza un proprio operatore a svolgere l’attività amministrativa consistente in prenotazioni visite e prestazioni specialistiche e scelta revoca medico con le seguenti modalità: n. 3 accessi settimanali per complessive n. 15,30 ore presso il punto prelievo sito in SANTENA – Via Milite Ignoto 32;

L’operatore individuato si atterrà alle disposizioni che verranno di volta in volta fornite dal Responsabile amministrativo del Centro di Prenotazione – Distretto di Chieri .

L’ASL TO5 si impegna altresì a:

– adottare tutti gli atti, le attività, le procedure e i provvedimenti necessari

all’operatività del servizio e degli interventi previsti dalla presente Convenzione;

– ricevere da parte dell’Amministrazione Comunale e dell’Amministrazione della Casa di Riposo le risorse necessarie per l’operatività dei punti prelievo;

– verificare la rispondenza dell’attività gestionale con le finalità di cui alla presente Convenzione;

– prevedere giornate di aggiornamento al personale individuato dalla Casa di Riposo AVV.TO FORCHINO in caso di modifica delle modalità operative e legislative da concordarsi preventivamente;

– comunicare tempestivamente al Servizio alla popolazione del Comune di

SANTENA e alla Segreteria della Casa di Riposo AVV.TO FORCHINO eventuali aggiornamenti e /o variazioni sulle modalità di erogazione del servizio;

Spetta all’ASL TO5 la funzione di coordinamento e controllo dell’attività di cui all’art. 3 della presente convenzione.

L’Asl TO5, ai fini del perseguimento delle finalità e obiettivi della presente convenzione si impegna a corrispondere il 50% del costo del servizio di cui al successivo art. 10.

Art.9 – Scambio di informazioni

Per tutte le attività – dirette o indirette – legate alla gestione del punto prelievi, lo scambio di informazioni tra gli Enti aderenti alla presente Convenzione dovrà essere continuativo e dovrà garantire i criteri della tempestività e della certezza.

Ogni attività, funzione, gestione delle dotazioni tecnologiche, ridistribuzione degli incarichi o nuova di competenze all’interno degli Uffici che modifichi i flussi di interazione tra gli Enti stessi o che possa influenzare l’efficienza o l’efficacia del funzionamento del servizio dovrà essere comunicata immediatamente agli Uffici competenti.

Art. 10- Rapporti finanziari

La Casa di Riposo AVV. FORCHINO provvederà, mensilmente, a richiedere al Comune di Santena e all’ASL TO5 il rimborso per le quota di rispettiva competenza di cui agli artt. 7 e 8 , dell’onere complessivamente sostenuto derivante dall’impiego degli Operatori Socio Sanitari per l’attività oggetto di convenzione relativa al punto prelievo di Santena

Il costo orario lordo ammonta a euro 18,93 e verrà mantenuto per tutta la durata della convenzione.

Il costo complessivo annuo per ciascun punto prelievo si determina moltiplicando il costo orario per il numero di ore di effettiva presenza in ciascun punto prelievo L’onere finanziario derivante dai costi generali di gestione ammontanti forfettariamente a euro 60 mensili grava in misura uguale su ognuno dei seguenti Enti firmatari: Comune di Santena e ASL TO5.

Art.11 – Foro competente

Le contestazioni che avessero a insorgere per causa o in dipendenza dell’osservanza, interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione, qualora le parti non riescano a superarle amichevolmente e dopo aver inutilmente esperito il tentativo di conciliazione, saranno demandate al Tribunale del Foro di Torino.

Art.12 – Recesso

Ciascuno degli enti firmatari della presente convenzione può esercitare, prima della naturale scadenza, il diritto di recesso unilaterale, mediante comunicazione alla controparte a mezzo di lettera raccomandata A.R., con preavviso di 30 giorni.

Art.13 – Spese contrattuali

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi degli artt. 5 e 39 D.P.R. n.131/1986.

Art.14 – Modifica e/o integrazione

La presente Convenzione può essere oggetto di modifica e/o integrazione in corso di validità con le stesse modalità di approvazione della presente convenzione.

Art.15 – Rinvio

Per quanto non previsto nella presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla normativa vigente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Chieri lì

Il Direttore Generale ASL TO5

Dott. Giovanni CARUSO

Il Sindaco Comune di Santena

On. Benedetto NICOTRA

Il Presidente Casa di Riposo Avv. Forchino

Dott. Francesco CIMA

**

Fonte: verbale di deliberazione della Giunta comunale, numero 166, approvato il giorno 10 novembre 2010.

**

blog rossosantena.it

riproduzione riservata