Santena, la pubblicità di Cavour sulle rotonde non deve distrarre i guidatori

Santena – 2 luglio 2011 – Sulle aree delle rotatorie è vietata qualsiasi pubblicità. Un santenese, Giuseppe Luogo, dissente rispetto  alla proposta di  installare silhouette di Cavour nelle rotonde di Ponticelli e di Fabaro. Di seguito, le considerazioni di Luongo.

Sig.ra Borgarello, non abbellisca le rotatorie a scapito della sicurezza stradale…

Vorrei ricordare alla Signora Borgarello e indirettamente ai tecnici della Provincia di Torino che il Codice della Strada è una legge dello Stato e, come tale, non dovrebbe essere ignorata con iniziative, che sebbene possano apparire lodevoli in un primo momento, risultano, alla fine, palesemente illegali.

Di rotatorie si era occupata, in data 8/2/2010, la trasmissione “Striscia la notizia” con  riferimento alla posa di cartelli pubblicitari sulle rotatorie degli incroci stradali del Comune e Provincia di Milano. In quella circostanza era stato chiesto il parere del Vice Questore aggiunto della Polizia Stradale di Milano che aveva affermato, in modo perentorio: “Su queste aree è vietata qualsiasi forma di pubblicità. Il motivo per cui il Codice della Strada vieta questo tipo di pubblicità è evidentemente legato al fatto che la pubblicità non deve generare motivi di distrazione alla guida”.

Va ricordata la definizione dell’art. 3 del C.d.S. al punto 26 che qualifica “INTERSEZIONE A RASO (O A LIVELLO)” : area comune a  più strade, organizzata in modo da consentire lo smistamento delle correnti di traffico dall’una all’altra di esse.

L’art. 51 del D.P.R. 495/1992 (Regolamento di esecuzione del C.d.S.) vieta espressamente la collocazione di cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, in corrispondenza di intersezioni, anche se le medesime si trovano all’interno di centri abitati (vedasi comma 4 dello stesso articolo combinato con il comma 3).

Infine, all’art. 23 comma 1 del C.d.S. è prescritto che “sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica”.

Sempre l’art. 23 comma 11 prevede, per chiunque violi le disposizioni contenute nel predetto articolo, una sanzione amministrativa pari a una somma variabile da 398 a 1.596 euro e il comma 13 stabilisce che gli enti proprietari, per le strade di rispettiva competenza, assicurano il rispetto delle disposizioni del presente articolo. Il comma 13-bis dello stesso articolo prevede per i cartelli installati in contrasto con il comma 1 la diffida a rimuovere il cartello a carico dell’installatore entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell’atto.

Sig.ra Borgarello, pubblicizzare Santena e la figura di Camillo Benso di Cavour, massimo esponente politico italiano degli ultimi due secoli, è doveroso per tutti e rende onore a chi si impegna a farlo, ma è altrettanto doveroso tutelare l’incolumità degli utenti della strada e lo stesso ente (Provincia) proprietario delle rotatorie che Lei rappresenta come consigliere poiché l’ente proprietario della strada sarebbe tenuto comunque a rispondere di eventuali danni subiti dai conducenti e dai veicoli in caso di incidente.

Giuseppe Luongo

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