Santena, nuova ordinanza del sindaco per il miglioramento della qualità dell’aria

SANTENA – 5 aprile 2021 – Nuova ordinanza del sindaco Ugo Baldi con il piano d’intervento operativo, inerente le misure per il miglioramento della qualità dell’aria: limitazione straordinaria della circolazione veicolare e aggiornamento delle misure temporanee omogenee da adottarsi in caso di situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti.

Con l’ordinanza numero 14 del 22 marzo scorso il sindaco Ugo Baldi invita “Tutta la popolazione ad usare il meno possibile l’automobile per la mobilità urbana e a privilegiare l’uso di altri mezzi di trasporto a basso impatto ambientale”. Ancora, il sindaco, invita i santenesi “A gestire gli impianti di riscaldamento degli edifici adibiti a civile abitazione in modo che la temperatura degli ambienti non superi i 20 °C, e a gestire gli impianti di riscaldamento degli altri edifici in modo da limitare al minimo indispensabile gli orari di accensione e la temperatura degli ambienti”.

Il sindaco ricorda ai santenesi e ordina alcune ì misure finalizzate alla riduzione delle emissioni di inquinanti in atmosfera:

–Per quanto riguarda le Limitazioni strutturali alla circolazione veicolare a partire dal 1° marzo 2021 sono attive le seguenti misure stabili di limitazione delle emissioni:

-1.1-divieto di circolazione tutti i giorni (festivi compresi) dalle ore 0.00 alle 24.00 di tutti i veicoli adibiti al trasporto di persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre il conducente (categoria M1) e di tutti i veicoli adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) con omologazione inferiore o uguale all’Euro 2 dotati di motore diesel e alimentati a benzina, nonché di tutti i veicoli adibiti al trasporto di persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre il conducente (categoria M1) e adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) con omologazione inferiore o uguale a Euro 1 alimentati a GPL e metano;

-1.2-divieto di circolazione veicolare dalle ore 8.00 alle 19.00 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dal 1 marzo 2021 al 15 aprile 2021 e dal 15 settembre 2021 al 15 aprile 2022, dei veicoli dotati di motore diesel adibiti al trasporto di persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre il conducente (categoria M1) e adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) con omologazione uguale a Euro 3 ed Euro 4; dal 15 settembre 2023, il divieto sarà esteso ai veicoli dotati di motore diesel adibiti al trasporto di persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre il conducente (categoria M1) e adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) con omologazione uguale a Euro 5;

-1.3-divieto di circolazione veicolare dalle ore 0.00 alle 24.00 di tutti i giorni (festivi compresi), dal 1 marzo 2021 al 15 aprile 2021 e dal 15 settembre 2021 al 15 aprile 2022di tutti i ciclomotori e i motocicli adibiti al trasporto di persone o merci (categoria L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7) con omologazione inferiore o uguale a Euro 1;

-1.4-divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso.

Ulteriori misure non legate alla circolazione veicolare sono:

-1.5-obbligo di utilizzare nei generatori di calore a pellets di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellets che siano realizzati con materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, di sughero vergine, granulati e cascami di legno vergine, non contaminati da inquinanti e sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, nonché l’obbligo di conservazione della documentazione pertinente da parte dell’utilizzatore;

-1.6-divieto di abbruciamento di materiale vegetale, di cui all’art. 10, comma 2 della l.r. 15/2018, su tutto il territorio regionale, dal 1 marzo 2021 al 15 aprile 2021 e dal 15 settembre 2021 al 15 aprile 2022, ai sensi dell’ultimo periodo dell’art. 182, comma 6 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ad eccezione unicamente delle deroghe conseguenti a situazioni di emergenza fitosanitaria disposte dalla competente autorità. Relativamente alla combustione delle paglie e delle stoppie del riso, il divieto di abbruciamento rimane valido a partire dall’1 settembre di ogni anno, su tutto il territorio regionale, fatte salve le aree risicole con suoli asfittici, in cui l’interramento delle paglie del riso non è agronomicamente possibile a causa della loro insufficiente degradazione, e per i soli casi in cui l’allontanamento dei residui colturali non risulti possibile;

L’ordinanza del sindaco prosegue con le Limitazioni temporanee. “Al raggiungimento delle soglie stabilite in relazione al “Nuovo Accordo di Programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino Padano”, sono adottate le seguenti misure temporanee, aggiuntive rispetto alle limitazioni di cui al precedente punto 1 e valide tutti i giorni della settimana, festivi compresi, dal marzo 2021 al 15 aprile 2021 e dal 15 settembre 2021 al 15 aprile 2022:

-2.1-Allerta di 1° Livello – colore “ARANCIO” – l’attivazione del livello avviene in base ai valori di concentrazione media giornaliera previsti sulle aree interessate dai provvedimenti. Nel caso di previsione per la media giornaliera del superamento del valore di 50 μg/m3 (pari al valore limite giornaliero) per tre giorni consecutivi si attiva il livello «arancio». I criteri di attivazione del semaforo sono dettagliati nell’allegato 1 della Determina Dirigenziale 96/A1602B/2021 del 26 febbraio 2021 del Settore Emissioni e Rischi Ambientali della Regione Piemonte.

-2.1.1-divieto di circolazione veicolare dalle ore 8.00 alle 19.00 dei veicoli adibiti al trasporto di persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre il conducente (categoria M1) dotati di motore diesel con omologazione uguale a Euro 3, 4 e 5;

-2.1.2-divieto di circolazione veicolare dalle ore 8.30 alle 14.00 e dalle 16.00 alle 19.00 dei veicoli adibiti al trasporto merci (categorie N1, N2, N3) dotati di motore diesel con omologazione uguale a Euro 3 e 4 nei giorni di sabato e festivi;

-2.1.3-divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 5 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal decreto attuativo dell’articolo 290, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152;

-2.1.4-divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio, scopo intrattenimento, etc…), di combustioni all’aperto, ai sensi dell’ultimo periodo dell’art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, ad eccezione unicamente delle deroghe conseguenti a situazioni di emergenza fitosanitaria disposte dalla competente autorità;

-2.1.5-introduzione del limite a 18°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie negli edifici pubblici fatta eccezione per le strutture sanitarie, nelle abitazioni, negli spazi ed esercizi commerciali e nei pubblici esercizi. Negli esercizi commerciali, nei pubblici esercizi e negli edifici con accesso al pubblico è obbligatorio tenere le porte che comunicano con l’esterno chiuse a meno che non siano installati dispositivi per l’isolamento termico degli ambienti alternativi alle porte di accesso o quando le porte non si affacciano direttamente verso l’esterno;

-2.1.6-divieto di spandimento dei liquami zootecnici, dei letami e dei materiali ad essi assimilati, come definiti dall’art. 2, comma 1, lettera r) del regolamento regionale 10/R/2007, e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono assimilati ai liquami zootecnici, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera s) del regolamento 10/R/2007, i digestati tal quali e le frazioni chiarificate dei digestati. Sono, tuttavia, ammesse in deroga le seguenti tecniche di spandimento: distribuzioni svolte con interramento immediato, contestuale alla distribuzione; iniezione profonda (solchi chiusi); sulle sole superfici inerbite (prati avvicendati e permanenti) spandimento a bande, applicando una delle seguenti tecniche e cioè spandimento a raso in strisce o spandimento con scarificazione;

-2.1.7-divieto di distribuzione di fertilizzanti, ammendanti e correttivi contenenti azoto di cui al D.Lgs 75/2010; sono fatte salve le distribuzioni svolte con interramento immediato e contestuale alla distribuzione;

-2.1.8-potenziamento dei controlli con particolare riguardo al rispetto dei divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all’aperto e di divieto di spandimento dei liquami.

Per quanto riguarda l’allerta di 2° livello, ecco cosa prevede l’ordinanza.

-2.2 Allerta di 2° livello – colore “ROSSO” – L’attivazione del livello avviene in base ai valori di concentrazione media giornaliera previsti sulle aree interessate dai provvedimenti. Nel caso di previsione per la media giornaliera del superamento del valore di di 75 ug/m3 (pari ad 1,5 volte il valore limite giornaliero) per tre giorni consecutivi si attiva il livello «rosso». I criteri di attivazione del semaforo sono dettagliati nell’allegato 1 della Determina Dirigenziale 96/A1602B/2021 del 26 febbraio 2021 del Settore Emissioni e Rischi Ambientali della Regione Piemonte.

In aggiunta ai provvedimenti indicati al precedente punto 2.1:

-2.2.1-divieto di circolazione veicolare dalle ore 8.30 alle 19.00 dei veicoli adibiti al trasporto merci (categorie N1, N2, N3) dotati di motore diesel con omologazione uguale a Euro 3 e 4 nei giorni di sabato e festivi;

-2.2.2-divieto di circolazione ai veicoli adibiti al trasporto merci (categorie N1, N2, N3) dotati di motore diesel con omologazione uguale all’ Euro 5 dalle ore 8.30 alle 14.00 e dalle 16.00 alle 19.00.

L’attivazione delle soglie di allerta e delle conseguenti misure temporanee di limitazione delle emissioni è operativa dal 15 settembre di ogni anno al 15 aprile dell’anno successivo. L’ordinanza riporta in modo dettagliato i veicoli esentati dalle limitazioni strutturali alla circolazione veicolare e le misure di limitazione della circolazione veicolare, con tanto di tabella.

Nell’ordinanza si spiega che “le misure temporanee, sono attive il giorno successivo a quello di controllo (lunedì mercoledì e venerdì) e restano in vigore fino al giorno di controllo successivo (martedì-mercoledì, giovedì- venerdì e sabato-lunedì). L’indicazione del livello di allerta (colore del livello) è comunicata sul sito di ARPA Piemonte

http://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/temi-ambientali/aria/aria/semaforo-qualita-dellaria-pm10

Ancora l’ordinanza ricorda che “Il territorio interessato dalle limitazioni alla circolazione veicolare è limitato al centro abitato del comune, fatta eccezione per le frazioni e/o nuclei abitati non servite da Trasporto Pubblico Locale e per le seguenti strade:
-1-le frazioni non servite dal trasporto pubblico locale ovvero Tetti Giro e Gamenario delimitate dalla intersezione tra la via Tetti Giro e via Avataneo.
-2-per i veicoli provenienti da fuori il centro abitato:
-via Trinità per accedere alla p.zza Carducci
-via Tetti Agostino per accedere ai due parcheggi di piazza Aimerito, via Amateis e via Cavour (nel tratto da via Amateis a p.zza Don Lisa ) per accedere al parcheggio di p.zza Don Lisa e al parcheggio sterrato adiacente via De Gasperi.
-nella solo a giornata del giovedì: via San Salvà, via Sambuy (nel tratto tra via San Salvà e p.zza SS Cosma e Damiano);
-3-per i veicoli in uscita dal centro abitato:
-il percorso più breve dal luogo di residenza, percorrendo le vie di collegamento con via Trinità e via Tetti Agostino necessarie a raggiungere la via Circonvallazione (SP122) e la via Torino necessaria per raggiungere la via Asti;
-nella sola giornata del giovedì: via Sambuy (nel tratto tra p.zza SS Cosma e Damiano a via San Salvà fino a via Circonvallazione.
La planimetria delle aree soggette a limitazioni è allegata alla presente ordinanza e disponibile per consultazione sul sito internet del comune.

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LINK al sito della città di Santena

https://comune.santena.to.it/notizie/391826/limitazioni-circolazione-veicolare

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