Santena, istituzione del divieto di vendita, somministrazione e detenzione di bevande in contenitori di vetro durante le manifestazioni previste per la Sagra dell’Asparago 2023

SANTENA – 28 aprile 2023 – Una ordinanza del sindaco istituisce il divieto di vendita, somministrazione e detenzione di bevande in contenitori di vetro durante le manifestazioni previste per la 90esima Sagra dell’Asparago di Santena.

Con l’ordinanza numero 32 del 24 aprile 2023 il sindaco ha ordinato  “che dalle ore 19 alle ore 24 del 12 e 20 maggio 2023 in piazza Martiri della Libertà, piazza Forchino, via Tana, via Cavour nel tratto da via Principe Amedeo a via Tana, via Pezzana, via Vittorio Veneto nel tratto da via De Gasperi a piazza Martiri della Libertà e Via De Gasperi;

-che dalle ore 7 alle ore 20 di domenica 14 e 21 maggio 2023 in piazza Martiri della Libertà, piazza Forchino, via Tana, via Cavour nel tratto da via Principe Amedeo a via Tana, via Pezzana, via Vittorio Veneto nel tratto da via De Gasperi a piazza Martiri della Libertà, via Sambuy nel tratto da via Cavour a via Tetti Agostino, via De Gasperi;

-che dalle ore 20 alle ore 24 di sabato 13 maggio, domenica 14 e 21 maggio 2023 in piazza Martiri della Libertà e via De Gasperi sia:

-vietata la vendita, anche per asporto e la somministrazione di bevande di qualsiasi natura in contenitori di vetro;

-vietata la detenzione e il consumo di bevande in contenitori di vetro o similari.

Il divieto (…) non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all’interno dei locali e nelle loro pertinenze appositamente attrezzate. Fermo restando l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalla legge, per le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza consegue l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria euro 25, a euro 500, previsti dall’articolo 7bis del Decreto legislatico 267/2000; qualora l’infrazione sia commessa da titolari di autorizzazione per la somministrazione o vendita di alimenti e bevande potrà essere disposta la sospensione dell’attività ai sensi degli articoli 17 e seguenti del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza”.

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