SANTENA – 19 marzo 2025 – Stop a bombolette spray e bevande in vetro durante il Carnevale. La sfilata 2025 è in agenda sabato pomeriggio 22 marzo 2025. Questo dispone un’ordinanza del sindaco.
Il Carnevale cittadino è in agenda il 22 marzo 2025, dalle ore 13:00 alle ore 18:30, con svolgimento della sfilata nel seguente percorso: via Torino, via Cavour nel tratto da Via Torino a piazza Martiri della Libertà e conclusione in piazza Martiri della Libertà. Il sindaco della città, Roby Ghio, nell’ordinanza spiega: «Si può presumere l’afflusso di un considerevole numero di persone all’evento, vista la partecipazione alla manifestazione negli anni precedenti. Esiste quindi la necessità di adottare provvedimenti finalizzati alla tutela dell’incolumità pubblica in modo particolare legati alla presenza di materiale di vetro o lattine che potrebbero costituire un pregiudizio per la sicurezza e l’integrità fisica delle persone partecipanti all’evento sia nelle aree di svolgimento della manifestazione che in quelle limitrofe alla stessa. E’ inoltre diffusa la consuetudine di celebrare il carnevale mediante l’uso di bombolette spray di schiuma, schiuma da barba, altri simili contenitori o altri materiali che lasciano sostanze imbrattanti contro persone, veicoli, immobili o sulla sede stradale. Tali comportamenti vanno a costituire una turbativa dell’ordinaria convivenza civile essendo causa di liti e di pregiudizio per la proprietà pubblica e privata costituendo un potenziale pericolo per la sicurezza delle persone».
Con l’ordinanza numero 7, firmata il giorno 3 febbraio 2025, il sindaco ha ordinato che, dalle ore 13:00 alle ore 18:30 del 22 marzo 2025, nell’area di svolgimento della manifestazione e nelle aree ad essa limitrofe ovvero a una distanza di 500 metri dal percorso della sfilata di carnevale 2025, sia:
-vietata la vendita, anche per asporto e la somministrazione di bevande di qualsiasi natura in contenitori di vetro;
-vietata la detenzione e il consumo di bevande in contenitori di vetro o similari;
-vietata la vendita, la detenzione e l’utilizzo nelle aree pubbliche e nei luoghi aperti al pubblico di bombolette spray, bombolette di schiuma da barba ed altri simili contenitori di altro materiale atti ad imbrattare o recare molestia a persone o danneggiare beni pubblici o privati.
Il divieto per le bevande in contenitori di vetro non opera nel caso in cui la somministrazione e la consumazione avvengano all’interno dei locali o nelle loro pertinenze appositamente attrezzate. Per le violazioni alle disposizioni dell’ordinanza sono previste sanzioni amministrative pecuniarie da euro 25 ad euro 500. Se l’infrazione viene commessa da titolari di autorizzazione per la somministrazione o vendita di alimenti e bevande potrà essere disposta la sospensione dell’attività.
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FONTE
2025-Santena-OdS 07